Licenziamento: reintegrazione o risarcimento

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In caso di licenziamento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24200 del 16 novembre 2009, ha chiarito che se un lavoratore esercita il diritto di opzione previsto dall’articolo 18 dello Statuto del Lavoratori, cioè rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro, ha di conseguenza diritto a percepire la retribuzione fino al momento in cui l’indennità gli viene effettivamente versata.

Cito l’articolo 18, quinto comma della legge n.300 del 1970, lo Statuto dei Lavoratori: “fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto”.

La società o l’azienda o comunque il datore di lavoro che ha ricevuto la richiesta di pagamento di tale indennità sostitutiva deve provvedere tempestivamente a soddisfarla. Se così non fosse, detta società o azienda o datore di lavoro potrebbero essere condannati a pagare tutte le retribuzioni maturate dal lavoratore fino al momento del versamento della dovuta indennità.

Approfondimenti qui: licenziamento



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