Spesso la durata di un processo può essere causa di enormi disagi per chi, nell’annosa vicenda processuale sia coinvolto! Il motto che dice “dopo la beffa c’è anche il danno” in questo caso però non vale ed è bene renderlo noto. Tutti coloro che poco conoscono del sistema giudiziario italiano, devono infatti sapere che, per potersi tutelare laddove si sia “sopportato” un procedimento di lunghezza spropositata, la via esiste. Lo Stato italiano è infatti tenuto a pagare un indennizzo alla parte che subisca un processo eccessivamente lungo.
E’ questo ciò che, a seguito delle reiterate condanne pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei “nostri”confronti, è stato stabilito. Il processo eccessivamente lungo, viola il principio dell’equo processo sancito dall’art. 6.1 della CEDU, in base al quale, “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente ed imparziale…”. Il nostro Parlamento ha provveduto alla creazione e quindi alla successiva promulgazione, della L. 89 del 24 marzo 2001, nota come Legge Pinto! La stessa riconosce a ciascun cittadino, il quale abbia assunto la qualità di parte in un processo eccessivamente lungo, sia esso di natura civile, penale, amministrativa o fallimentare, il diritto ad ottenere dallo Stato italiano un indennizzo a titolo di equa riparazione. L’obbiettivo sarà quello di riparare per questa via, ai disagi e agli stress emotivi patiti dall’individuo per effetto del protrarsi dell’incertezza circa l’esito del processo medesimo. Oltre a tale indennizzo, al soggetto che abbia subito le lungaggini processuali, potrà essere liquidato anche un risarcimento dei danni patrimoniali che egli potrà dimostrare di aver subito come conseguenza dell’irragionevole durata del processo. Per saperne di più vedi la legge dello Stato italiano.
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