A seguito di impegni comunitari assunti dal nostro Paese quale stato aderente all’Organizzazione per la comunione dello sviluppo economico (OCSE), è stato emanato in Italia il decreto legge 1 luglio 2009 n.78.
La normativa che ricalca esperienze similari già avutesi in passato, ha riproposto la cosiddetta procedura di emersione di attività finanziarie. Il delicato tema era stato già affrontato con il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 e con il decreto legge 24 giugno 2003, n.143, ancor prima. Il proposito di combattere l’elusione del monitoraggio fiscale, viene oggi riproposto nei seguenti termini.
Si tratta, secondo quanto statuisce il legislatore, di portare alla luce patrimoni esportati o detenuti all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia che abbiano agito in spregio delle disposizioni normative in tema di monitoraggio fiscale. Le operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero, potranno essere effettuate fino al 30 aprile 2010.
Per ottenere gli effetti tipici dell’emersione, oltre che il materiale rimpatrio delle attività finanziarie, sarà altresì necessario che vengano tenuti tutti gli adempimenti previsti in Italia dalla normativa. L’aliquota dell’imposta straordinaria dovuta, sarà pari al 60% del rendimento presunto derivante dalle attività finanziarie riportate in territorio nazionale e regolarizzate se quest’operazione verrà effettuata prima della fine di febbraio 2010. Sarà del 70% se l’operazione verrà effettuata dal 1 marzo al 30 aprile 2010.
L’obbiettivo della normativa è quello di permettere l’emersione di attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche o soggetti loro equiparati. Questi soggetti in quanto diversi da società di persone o di capitali, si presume non siano deputati allo svolgimento di attività imprenditoriale. Chiarito ciò è evidente quindi che il decreto legge 1 luglio 2009 n.78, non sarà diretto a sanare redditi d’impresa sottratti a tassazione ma piuttosto, a far rientrare nel circuito legale dell’Italia attività esportate o costituite all’estero.
Gli effetti della normativa di cui anzidetto si produrranno in maniera automatica, a prescindere da una ricostruzione storica in ordine alla vicenda evasiva stessa. L’assenza di un controllo fiscale che possa esser stato avviato prima di ricorrere a detta normativa, sarà l’unica condicio sine qua non per beneficiare dei contenuti del decreto legge 1 luglio 2009 n.78.
L’indirizzo di riferimento offrirà i chiarimenti del caso in tema di emersione.
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